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Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R

Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.), che ha demandato a regolamento regionale la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, definendone i relativi contenuti in attuazione dell’Sito esternoarticolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 ottobre 2019;


Visto l’accordo sindacale stipulato in data 5 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi da assumere nel regolamento ai sensi dell’articolo 113 comma 3 del Sito esternod. lgs. 50/2016 ;



Visto il parere della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 9 marzo 2020;


Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 16 aprile 2020;


Visto l’ulteriore parere della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 714;


Considerato quanto segue:


1. sussiste la necessità di adottare un regolamento regionale recante la disciplina degli incentivi per il personale regionale incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;


2.occorre individuare i dipendenti regionali in base a criteri basati sulla competenza professionale, sui principi di graduazione dell’entità degli incarichi e di rotazione del personale e sulla inesistenza di situazioni di incompatibilità dovute allo svolgimento di attività extraimpiego;


3. appare necessario definire la ripartizione degli incentivi in maniera differenziata, in ragione dei diversi profili di responsabilità assunti, delle differenti competenze professionali e della effettiva partecipazione alle attività tecniche;


4. appare necessario graduare l’entità del compenso da erogare al personale impegnato nelle attività in ragione del valore dell’opera, servizio e fornitura da realizzare;


5. occorre introdurre disposizioni di carattere organizzativo volte a disciplinare la costituzione dei gruppi tecnici, nonché a definire le modalità di quantificazione e contabilizzazione del Fondo nelle sue due distinte partizioni;


6. in un’ottica di collaborazione istituzionale, è opportuno prevedere che la Regione possa destinare il proprio personale allo svolgimento di attività tecniche a favore di altre amministrazioni, nonché utilizzare a proprio favore dipendenti di altre amministrazioni;


7. è necessario, altresì, dare attuazione al disposto dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.) che ha, fra l’altro, stabilito l’applicabilità del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, a specifiche condizioni, da definire alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti in numerose deliberazioni delle Sezioni territoriali e della Sezione Autonomie;


8. secondo il principio fissato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la deliberazione n.6/2018, gli incentivi maturati nel periodo 19 aprile 2016 – 31 dicembre 2017sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 75/2017 , per cui appare necessario condizionare la relativa corresponsione alla stipula di uno specifico accordo sindacale.


Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.