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Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R

Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Articolo 2
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell’azione regionale con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni che svolgono le funzioni e attività di cui all’articolo 3, conferite dalla Regione nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni e attività elencate all’articolo 3;
b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono incaricati dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. La costituzione del fondo è ammessa, nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta la progettazione in conformità di quanto disposto dall’articolo 23 del Codice.
6. Le risorse destinate all’attribuzione degli incentivi devono essere quantificate sulla base della Tabelle di cui all’Allegato A al presente regolamento ed evidenziate separatamente nel quadro economico dell’intervento.
7. Sono esclusi dall’attribuzione dell’incentivo gli affidamenti diretti, nonchè le somme urgenze il cui importo di affidamento è inferiore alla soglia di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.