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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Capo I
Autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 3
Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:
a) planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l’ubicazione della struttura; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all’articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’articolo 95 della l.r. 65/2014 ; (2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale;
e) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oppure estremi del provvedimento di esclusione dell’assoggettabilità a VIA.
3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l’interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.
4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall’eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

alla Regione e alla provincia o città metropolitana di Firenze competente per territorio.
5. Regione, provincia o città metropolitana di Firenze e comune provvedono all’istruttoria di rispettiva competenza.
Art. 4
1. L’istruttoria regionale è effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilità e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.
3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa.
4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice in ordine all'autorizzabilità dell’intervento.
5. L’istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice.
Art. 5
Convocazione della conferenza di servizi (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice, convocando i soggetti con diritto di voto e comunicando al richiedente e ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice la data di svolgimento della conferenza e le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione.
2. L’atto di convocazione della conferenza contiene altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali e chiarimenti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In tal caso, il SUAP trasmette al richiedente un’unica richiesta di integrazioni, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere e informandolo che i termini del procedimento sono sospesi per la stessa durata.
3. La conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.
4. Il responsabile del procedimento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, partecipa alla conferenza in rappresentanza della Regione.
5. Nel corso dei lavori della conferenza le amministrazioni coinvolte:
a) illustrano gli esiti dell’istruttoria di propria competenza con particolare riferimento:
1) alla conformità del progetto alle disposizioni del Codice e del regolamento di attuazione;
2) alla coerenza con gli esiti della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ove prevista;
b) prendono atto della verifica effettuata dal comune circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, ove richiesto;
c) acquisiscono il contributo valutativo dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice;
d) stabiliscono le eventuali prescrizioni cui il richiedente deve uniformarsi.
6. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi in ordine all'autorizzabilità dell’intervento è adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Codice e, se positiva, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza, salvo che la stessa faccia pervenire il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza stessa.
7. Della conferenza è redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto.
8. Se il progetto è assoggettato a procedura di VIA regionale, la determinazione positiva della conferenza di servizi è assunta condizionandone gli effetti all'adozione di un positivo provvedimento autorizzatorio unico di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 73 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).
9. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, il SUAP comunica al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta se, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva espressa dalla conferenza di servizi, il SUAP non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7, del Codice.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.