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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 4
1. L’istruttoria regionale è effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilità e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.
3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa.
4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice in ordine all'autorizzabilità dell’intervento.
5. L’istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.