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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 20
Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata regionale qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;
b) partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.
2. Nella SCIA il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svoltasi. In mancanza del catalogo, l'organizzatore presenta l'elenco, completo di indirizzo e recapito telefonico, degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.