Menù di navigazione

Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 17
Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata nazionale quando nelle ultime due edizioni si è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la provenienza di espositori, diretti e indiretti, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero degli espositori totali;
b) la provenienza di visitatori, generici e professionali, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero dei visitatori totali;
c) la provenienza dall’estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
d) la provenienza dall’estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
2. Il soggetto organizzatore attesta nella SCIA i requisiti posseduti, sulla base delle rilevazioni e di altri elementi, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.