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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 13
Servizi igienici per la clientela (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 500 e 2.500 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;
b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.
3. I servizi igienici riservati alla clientela devono essere attrezzati di fasciatoio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.