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Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) e in particolare l’articolo 5;


Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 6 febbraio 2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 14, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 10 febbraio 2020 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 6 marzo 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 3 marzo 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 14, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2000, n. 411;


Considerato quanto segue:


1. al fine di garantire la sicurezza dei cammini locali di interesse regionale e la loro qualità sono previste specifiche caratteristiche;


2. al fine definire il procedimento amministrativo per la presentazione dell’istanza di riconoscimento di un cammino locale di interesse regionale sono indicate le diverse fasi procedimentali;


3. nell’individuare i requisiti per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale si è considerata la specificità di tali cammini. Inoltre, per tener conto dell’eventuale proprietà privata dei tratti di strada percorsi è stata prevista la necessità di specifici accordi tra i comuni interessati e i proprietari privati e per tener conto degli eventuali tratti ricadenti all’interno di aree naturali protette è stata prevista la richiesta di parere agli enti gestori delle aree naturali protette. Tale ultima previsione è stata introdotta anche in considerazione dell’impossibilità di applicare la previsione di legge che richiedeva il previo parere degli enti gestori interessati dai percorsi sulla proposta di regolamento, in quanto i percorsi non potranno che essere individuati dopo l’entrata in vigore del regolamento;


4. nella definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei Cammini sono stabilite le condizioni necessarie per garantire l’individuazione delle associazioni dei cammini già operative e maggiormente rappresentative a livello regionale.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) di seguito denominata legge.
Art. 2
Caratteristiche dei cammini locali di interesse regionale (articolo 1, comma 2, lettera d)
1. Il percorso di un cammino locale di interesse regionale (di seguito denominato cammino) deve prevedere tratti pubblici e privati in cui è garantita la percorribilità a piedi in sicurezza e tratti stradali asfaltati pubblici e privati non superiori al 25 per cento del totale con presenza di banchina transitabile, con evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta.
Art. 3
Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 35/2018 )
1. I comuni interessati al riconoscimento di un cammino approvano l’itinerario di propria competenza, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
2. L’istanza di riconoscimento sottoscritta da tutti i comuni interessati è trasmessa, dal comune capofila, in via telematica, al competente settore della Giunta regionale.
3. Qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà privata, devono essere preventivamente formalizzati accordi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i relativi proprietari.
4. Qualora il percorso attraversi aree naturali protette deve essere preventivamente richiesto il parere ai soggetti gestori di tali aree.
5. Il modello di istanza è approvato con atto del competente settore della Giunta regionale.
6. All’istanza devono essere allegati:
a) il tracciato del cammino e la relativa cartografia nelle forme e nelle tipologie previste dall’articolo 5;
b) una relazione contenente le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino;
c) una relazione tecnica contenente le caratteristiche descrittive dell’itinerario e degli elementi che garantiscono l’accessibilità e la fruibilità del cammino;
d) una relazione tecnica sui servizi minimi di cui all’articolo 4;
e) la documentazione relativa alla proprietà dei tratti che costituiscono l’itinerario;
f) eventuale copia degli accordi di cui al comma 3;
g) eventuale copia del parere degli enti di gestori delle aree naturali protette interessati del percorso del cammino di cui al comma 4.
7. L’istanza, previa istruttoria di ammissibilità formale, è sottoposta alla valutazione del comitato tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della legge. In sede di valutazione, il Comitato tecnico può promuovere un confronto con i comuni interessati.
8. Nel corso dell’istruttoria possono essere richieste integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 7, della l. 241/1990 .
9. Il competente settore della Giunta regionale adotta l’atto di riconoscimento del cammino entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo dell’istruttoria della richiesta sono comunicati i motivi del mancato riconoscimento.
10. L’atto di riconoscimento è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di riconoscimento del cammino i comuni interessati devono procedere alla sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione, gestione e promozione del cammino secondo i contenuti della proposta oggetto di riconoscimento. La convenzione è trasmessa al competente settore della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni dalla sua sottoscrizione.
Art. 4
Definizione dei servizi minimi del cammino (articolo 5, comma 1, lettera b), l.r. 35/2018 )
1. I servizi minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge devono essere garantiti in funzione della tipologia di tratto di cui si compone il cammino. I servizi devono trovarsi sul percorso ad una distanza tra loro non superiore a 25 chilometri e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 1000 metri per lato.
Art. 5
Modalità di rappresentazione cartografica del cammino (articolo 5, comma 1, lettera c), l.r. 35/2018 )
1. Il percorso del cammino comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, deve essere rappresentato tramite geo-referenziazione e cartografia.
2. La traccia GPS del percorso del cammino è riportata, in formato digitale, a scala 1:25.000 e tramite cartografia a scala 1:10.000 nella cartografia regionale.
3. I tratti del percorso devono essere indicati con una linea continua; i tratti dei percorsi a piedi che attraversano o intersecano tratti stradali asfaltati devono essere indicati con linea gialla.
Art. 6
Definizione e utilizzo del logo (articolo 5, comma 1 lettera d), l.r. 35/2018 )
1. Ogni cammino è contraddistinto da un logo unico identificativo registrato dal comune capofila secondo la normativa nazionale in materia e deve essere libero da vincoli per l’uso pubblico.
2. Il logo e il relativo regolamento d’uso del logo sono trasmessi al competente settore della Giunta regionale entro trenta giorni successivi alla sua registrazione.
3. La vigilanza sul corretto uso del logo è esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.
Art. 7
Modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco regionale delle associazioni dei cammini (articolo 1, comma 6 e articolo 5, comma 1, lettera e), l.r. 35/2018 )
1. Le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del cammino sono individuate attraverso l’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 6, della legge.
2. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione sia costituita da almeno due anni e sia composta da almeno cinquanta associati;
b) che abbia tra i propri fini statutari la promozione e la valorizzazione del cammino;
c) che lo statuto sancisca un ordinamento interno a base democratica e un’organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
d) che le entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali altri contributi di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti associativi siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente;
e) che abbia esperienza nella promozione e valorizzazione di cammini e itinerari adeguatamente documentata.
3. La richiesta di iscrizione all’elenco è presentata al competente settore della Giunta regionale dal legale rappresentante e deve contenere l’indicazione della denominazione dell’associazione e della sua sede legale. All’istanza sono allegati:
a) l’atto costitutivo;
b) una relazione atta a dimostrare la comprovata esperienza;
c) il bilancio dell’ultimo anno.
4. Il competente settore della Giunta regionale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 7, della l. 241/1990 e, verificata la completezza dell’istanza e la sussistenza dei requisiti richiesti, procede entro novanta giorni all’iscrizione dell’associazione all’elenco. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo, sono comunicati i motivi della mancata iscrizione.
5. Il competente settore della Giunta regionale provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco.
6. Qualora uno o più dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento vengano meno oppure nel caso in cui l’associazione non svolga più attività di promozione e valorizzazione del cammini, l’associazione viene cancellata dall’elenco.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.