Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;
Vista la legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) e in particolare l’articolo 5;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 6 febbraio 2020;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 14, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 10 febbraio 2020 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018 );
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 6 marzo 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 3 marzo 2020;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 14, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2000, n. 411;
Considerato quanto segue:
1. al fine di garantire la sicurezza dei cammini locali di interesse regionale e la loro qualità sono previste specifiche caratteristiche;
2. al fine definire il procedimento amministrativo per la presentazione dell’istanza di riconoscimento di un cammino locale di interesse regionale sono indicate le diverse fasi procedimentali;
3. nell’individuare i requisiti per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale si è considerata la specificità di tali cammini. Inoltre, per tener conto dell’eventuale proprietà privata dei tratti di strada percorsi è stata prevista la necessità di specifici accordi tra i comuni interessati e i proprietari privati e per tener conto degli eventuali tratti ricadenti all’interno di aree naturali protette è stata prevista la richiesta di parere agli enti gestori delle aree naturali protette. Tale ultima previsione è stata introdotta anche in considerazione dell’impossibilità di applicare la previsione di legge che richiedeva il previo parere degli enti gestori interessati dai percorsi sulla proposta di regolamento, in quanto i percorsi non potranno che essere individuati dopo l’entrata in vigore del regolamento;
4. nella definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei Cammini sono stabilite le condizioni necessarie per garantire l’individuazione delle associazioni dei cammini già operative e maggiormente rappresentative a livello regionale.
Si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.