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Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 7
Modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco regionale delle associazioni dei cammini (articolo 1, comma 6 e articolo 5, comma 1, lettera e), l.r. 35/2018 )
1. Le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del cammino sono individuate attraverso l’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 6, della legge.
2. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione sia costituita da almeno due anni e sia composta da almeno cinquanta associati;
b) che abbia tra i propri fini statutari la promozione e la valorizzazione del cammino;
c) che lo statuto sancisca un ordinamento interno a base democratica e un’organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
d) che le entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali altri contributi di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti associativi siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente;
e) che abbia esperienza nella promozione e valorizzazione di cammini e itinerari adeguatamente documentata.
3. La richiesta di iscrizione all’elenco è presentata al competente settore della Giunta regionale dal legale rappresentante e deve contenere l’indicazione della denominazione dell’associazione e della sua sede legale. All’istanza sono allegati:
a) l’atto costitutivo;
b) una relazione atta a dimostrare la comprovata esperienza;
c) il bilancio dell’ultimo anno.
4. Il competente settore della Giunta regionale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 7, della l. 241/1990 e, verificata la completezza dell’istanza e la sussistenza dei requisiti richiesti, procede entro novanta giorni all’iscrizione dell’associazione all’elenco. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo, sono comunicati i motivi della mancata iscrizione.
5. Il competente settore della Giunta regionale provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco.
6. Qualora uno o più dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento vengano meno oppure nel caso in cui l’associazione non svolga più attività di promozione e valorizzazione del cammini, l’associazione viene cancellata dall’elenco.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.