Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020
Art. 6
Definizione e utilizzo del logo (articolo 5, comma 1 lettera d), l.r. 35/2018 )
1. Ogni cammino è contraddistinto da un logo unico identificativo registrato dal comune capofila secondo la normativa nazionale in materia e deve essere libero da vincoli per l’uso pubblico.
2. Il logo e il relativo regolamento d’uso del logo sono trasmessi al competente settore della Giunta regionale entro trenta giorni successivi alla sua registrazione.
3. La vigilanza sul corretto uso del logo è esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.