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Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 5
Modalità di rappresentazione cartografica del cammino (articolo 5, comma 1, lettera c), l.r. 35/2018 )
1. Il percorso del cammino comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, deve essere rappresentato tramite geo-referenziazione e cartografia.
2. La traccia GPS del percorso del cammino è riportata, in formato digitale, a scala 1:25.000 e tramite cartografia a scala 1:10.000 nella cartografia regionale.
3. I tratti del percorso devono essere indicati con una linea continua; i tratti dei percorsi a piedi che attraversano o intersecano tratti stradali asfaltati devono essere indicati con linea gialla.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.