Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020
Art. 4
Definizione dei servizi minimi del cammino (articolo 5, comma 1, lettera b), l.r. 35/2018 )
1. I servizi minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge devono essere garantiti in funzione della tipologia di tratto di cui si compone il cammino. I servizi devono trovarsi sul percorso ad una distanza tra loro non superiore a 25 chilometri e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 1000 metri per lato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.