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Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 2
Caratteristiche dei cammini locali di interesse regionale (articolo 1, comma 2, lettera d)
1. Il percorso di un cammino locale di interesse regionale (di seguito denominato cammino) deve prevedere tratti pubblici e privati in cui è garantita la percorribilità a piedi in sicurezza e tratti stradali asfaltati pubblici e privati non superiori al 25 per cento del totale con presenza di banchina transitabile, con evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.