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Regolamento 10 marzo 2020, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 4
Procedure per il riconoscimento come distretto biologico del distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) (articolo 8, comma 2, della l.r. 51/2019 )
1. Il distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali), può procedere alla costituzione di un distretto biologico a condizione che l'accordo, il progetto economico territoriale integrato e gli obiettivi del distretto biologico non siano in contrasto con l'accordo, il progetto economico territoriale e gli obiettivi del distretto rurale riconosciuto.
2. Il soggetto referente del distretto biologico provvede all'inoltro dell’istanza alla competente struttura della Giunta regionale alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
a) l'accordo di distretto;
b) il progetto economico;
c) il regolamento di funzionamento dell’assemblea;
d) il verbale dell'assemblea del distretto rurale riportante la decisione sulla costituzione del distretto biologico e la dichiarazione circa il mantenimento o la rinuncia del riconoscimento del distretto rurale.
3. Per le procedure di riconoscimento si applicano le disposizioni dell’articolo 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.