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Regolamento 19 febbraio 2020, n. 9/R

Modifiche al Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n.5;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 21 gennaio 2020, con l’osservazione di integrare il testo con il preambolo ai sensi dell’articolo 9 della l.r.55/2008 ;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1658 del 23 dicembre 2019 ;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n.124 del 10 febbraio 2020 ;


Considerato quanto segue :


1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie per armonizzare le modalità di riscossione dell’imposta regionale di cui all’art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2 , con la legge medesima;


2. Inoltre, le modifiche dell’art.28 si sono rese necessarie al fine di coordinare la disciplina regolamentare con altri regolamenti vigenti in materia.




Si approva il presente regolamento:

Art.1
Canoni di concessione. Modifica all’articolo 28 del d.p.g.r.60/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 28 del Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale n.60/R del 12 agosto 2016, è sostituito dal seguente:
“1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L’imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) .”
2. All’articolo 28, comma 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 comma 7 le parole “ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita” sono sostituite dalle seguenti “annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.