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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi 3 e 6 della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternoDecreto legislativo 23/02/2010 n 49 (Attuazione delle Direttiva 2007/60/Ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);


Visto il Sito esternoDecreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 65 che prevede che le Autorità di Bacino approvino il piano di bacino distrettuale il quale individua e quantifica le situazioni in atto e potenziali del sistema fisico nonché le relative cause;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 104;


Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r.80/2015 e alla l.r.65/2014 ;


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n.53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;


Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della Sito esternolegge 15 marzo 1997, n.59 ) e ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la Sito esternolegge 9 novembre 2001, n. 401 ;


Vista l’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la Sito esternolegge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l’articolo 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n.7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 56, comma 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio”. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);


Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11.7.2019;


Visto il parere della Direzione Affari giuridici e legislativi di cui all’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 11 novembre 2019, n.1359, che ha approvato la proposta di regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio), al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n.5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 29;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 104 della l.r.65/2001 4 e dalla l.r.41/2018 , si intendono disciplinare le direttive per la predisposizione delle indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, all'individuazione delle aree esposte a rischio e delle condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;


2. è necessario specificare i contenuti delle indagini che quali parti integranti degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, nonchè l'ambito di applicazione delle medesime indagini rispetto alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;


3. sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l’individuazione delle aree a pericolosità sismica;


4. nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l’individuazione delle aree a pericolosità g;


5. vengono definite le modalità di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico effettuate dai comuni singoli o associati, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere al fine del controllo e le modalità di svolgimento del controllo medesimo;


6. in relazione all'esito del controllo sono definite le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti;


7. è necessario prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore del presente regolamento decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione in modo tale da consentire un'adeguata informativa dei soggetti istituzionali interessati;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino, disciplina in sede di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:
a) le direttive per la predisposizione delle indagini che verificano la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, le aree esposte a rischio e la fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;
b) le procedure per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti;
c) le procedure per lo svolgimento del controllo delle indagini da parte della struttura regionale competente;
d) i criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio, sotto il profilo geologico e sismico.
Art. 2
Contenuti delle indagini
1. Le indagini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), di seguito denominate “indagini” sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, sono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e sono finalizzate:
a) alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico negli strumenti di pianificazione territoriale;
b) alla verifica della fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione urbanistica in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;
c) ad evidenziare le aree esposte a rischio con riferimento agli aspetti geologico, idraulico e sismico.
2. Le indagini si effettuano nei casi di cui all’articolo 3 e i contenuti delle stesse sono differenziati in relazione alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto stabilito all’articolo 4.
3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono approvate le direttive tecniche finalizzate a specificare ulteriori contenuti e modalità di svolgimento delle indagini.
4. In particolare, le direttive tecniche specificano, in relazione ai singoli aspetti idraulici, geologici e sismici, i contenuti delle indagini ed evidenziano specifici studi ed analisi in relazione alle varie tipologie di rischio e alla connessa fattibilità degli interventi.
5. Al fine di valutare la compatibilità con le condizioni geologiche e sismiche degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi, le direttive tecniche specificano i criteri di valutazione della fattibilità.
6. I contenuti informativi delle indagini sono redatti secondo le specifiche tecniche e gli standard informativi di riferimento per la diffusione dell'informazione geografica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R, in attuazione dell’articolo 56 della l.r. 65/2014 .
Art. 3
Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini da effettuare in sede di formazione:
a) dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti;
b) dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali e relative varianti;
c) dei piani attuativi, comunque denominati, e relative varianti;
d) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125, comma 2, della l.r. 65/2014 ;
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti o ai regolamenti urbanistici.
2. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:
a) varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio;
b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;
c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori materiali;
d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità.
3. Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell’esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse.
Art. 4
Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
1. Nell'ambito di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3, il comune definisce:
a) i quadri conoscitivi dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e loro varianti sulla base delle indagini dirette a verificare la pericolosità del territorio;
b) le condizioni che, sulla base delle indagini, assicurano la fattibilità degli interventi di trasformazione:
1) dei i piani operativi, dei piani operativi intercomunali, dei piani attuativi e delle varianti a tali atti;
2) delle varianti ai piani regolatori generali o ai regolamenti urbanistici;
3) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana.
Art. 5
Criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico
1. Al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici.
2. Nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale, al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate le aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti geologici.
3. I criteri per l’individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica sono indicati nelle direttive tecniche di cui all’articolo 2 , con particolare riferimento ai seguenti fenomeni:
a) per gli aspetti geologici: fenomeni franosi attivi, fenomeni franosi potenziali, fenomeni erosivi, morfodinamica fluviale, i processi di degrado di carattere antropico, cedimenti connessi alla presenza di terreni con caratteristiche scadenti;
b) per gli aspetti sismici: deformazioni legate a faglie attive e capaci, liquefazione dinamica, fenomeni franosi, zone stabili suscettibili di amplificazione sismica locale.
4. L’individuazione delle aree a pericolosità per alluvioni è effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 24 luglio 2018, n.41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ).
5. Con riferimento alle aree del territorio regionale non individuate negli atti di pianificazione di bacino, nelle more dell’approvazione delle mappe di pericolosità da alluvioni delle aree in oggetto, le direttive tecniche possono indicare elementi per la loro classificazione.
Art. 6
Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti
1. Alla struttura regionale competente sono trasmessi i seguenti elaborati:
a) la scheda per il deposito delle indagini;
b) le indagini;
c) gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3 a cui si riferiscono le indagini;
d) la certificazione da parte dei tecnici abilitati dell'adeguatezza delle indagini rispetto alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione;
e) l’attestazione da parte dal progettista dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3, della compatibilità degli strumenti medesimi con l'esito delle indagini effettuate.
Art. 7
Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione
1. Con riferimento agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 1, gli elaborati di cui all'articolo 6 sono trasmessi, prima dell'adozione dello strumento, alla struttura regionale competente, che effettua l’accertamento formale della documentazione, verificando la completezza degli elaborati di cui al medesimo articolo 6.
2. Qualora dall’accertamento formale risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, attribuisce la data ed il numero di deposito, nonché effettua l’iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente.
3. Qualora dall’accertamento formale risulti che la documentazione è incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, la struttura regionale competente richiede al soggetto istituzionale competente, gli elaborati mancanti o da integrare.
4. Accertata la completezza formale della documentazione integrativa di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito nonché effettua l’iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente entro tre giorni dalla data di acquisizione della documentazione.
Art. 8
Modalità di controllo delle indagini
1. La struttura regionale competente controlla che le indagini siano effettuate in conformità alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione.
2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, è obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11.
3. La struttura regionale competente trasmette l'esito del controllo al soggetto istituzionale competente, entro 60 giorni dalla data di deposito delle indagini soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell’articolo 10, oppure entro 45 giorni dalla data del sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, per le indagini soggette a controllo a campione.
Art. 9
Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi
1. Gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8, con riferimento alle varianti approvate mediante conferenza di servizi, sono effettuati nell’ambito di tale conferenza mediante l’espressione di parere in sede di conferenza.
Art.10
Controllo obbligatorio delle indagini
1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:
a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali;
b) piani operativi o piani operativi intercomunali;
c) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'articolo 5 nel caso in cui casi prevedano la realizzazione di:
1) infrastrutture lineari;
2) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 2 della l.r.41/2018 ;
3) opere pubbliche o di interesse pubblico;
4) impianti di cui all'allegato VIII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006 ;
5) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
d) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali, ove riguardanti aree a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico secondo le classi di cui all'articolo 5 nei casi in cui prevedano la realizzazione di:
1) opere pubbliche o di interesse pubblico;
2) impianti di cui all'allegato VIII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006 ;
3) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
e) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico, oppure a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti secondo le classi di cui all'articolo 5 ove sia prevista la realizzazione di opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) e b), della l.r. 41/2018 , nei casi in cui prevedano la realizzazione di:
1) infrastrutture lineari;
2) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 41/2018 ,
3) opere pubbliche o di interesse pubblico;
4) impianti di cui all'allegato VIII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006 ;
5) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
f) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree classificate a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico, secondo le classi di cui all'articolo 5, nei casi in cui prevedano la realizzazione di:
1) opere pubbliche o di interesse pubblico;
2) impianti di cui all’allegato VIII, Sito esternoparte seconda del d.lgs 152/2006 ;
3) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
g) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che comportino una variazione da classi di pericolosità molto elevata o elevata dal punto di vista geologico e sismico, oppure da classi di pericolosità da alluvione elevata o media, a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.
Art. 11
Controllo a campione delle indagini
1. Le indagini depositate, non soggette a controllo obbligatorio, sono soggette a controllo a campione mediante il metodo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato ogni 30 giorni, nella misura di una ogni 10 o frazione di 10 indagini, tra quelle non soggette a controllo obbligatorio, depositate nei 30 giorni antecedenti alla data del sorteggio.
3. La struttura regionale competente trasmette ai comuni che hanno depositato le indagini di cui ai commi 1 e 2, l'esito del sorteggio entro 7 giorni dalla data di effettuazione, comunicando contestualmente la conclusione del procedimento delle indagini depositate non estratte e l'avvio del procedimento di controllo per quelle estratte.
Art. 12
Esito del controllo
1. Qualora dal controllo risulti che le indagini siano state effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la struttura regionale competente, entro i termini di cui all'articolo 8, comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale competente.
2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non siano conformi in tutto o in parte alle direttive contenute nel presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente invia al soggetto istituzionale interessato richiesta di modifiche o integrazioni alla documentazione depositata.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa di cui al comma 2, la struttura regionale competente effettua il controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
4. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale interessato.
5. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, non risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata dell'esito negativo del controllo al soggetto istituzionale interessato.
6. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino parzialmente non conformi per parti di territorio alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata al soggetto istituzionale interessato, che può inviare documentazione integrativa o controdeduzioni per la parziale non conformità alle direttive.
Art. 13
Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti
1. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all’articolo 3, comma 1, solo a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell’articolo 7.
Art. 14
Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti
1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all’articolo 3 che sono stati oggetto del controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 solo:
a) a seguito della comunicazione dell’esito positivo del controllo di cui all'articolo 12, commi 1 e 4;
b) a seguito della comunicazione dell’esito parzialmente positivo del controllo di cui articolo 12 comma 6, adeguandosi allo stesso ed escludendo le previsioni per le quali le indagini sono risultate non conformi.
2. Il soggetto istituzionale competente può approvare gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell’ articolo 11, solo a seguito della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3.
3. Ai fini dell’approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti di cui all’articolo 3, comma 1, il soggetto istituzionale competente qualora modifichi le classi di pericolosità o le condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità a seguito di osservazioni pervenute, procede a modificare gli elaborati già depositati, trasmettendo gli stessi alla struttura regionale competente.
4. Nel caso di cui al comma 3, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l’esito al soggetto istituzionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il soggetto istituzionale competente approva gli atti adeguandosi all’esito del controllo.
Art. 15
Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione di bacino nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
1. Il soggetto istituzionale competente nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, propone l’aggiornamento dei quadri conoscitivi della pianificazione di bacino mediante propri studi ed analisi effettuati ai sensi del presente regolamento.
2. Il soggetto istituzionale competente al fine del deposito delle indagini, raccorda i propri studi ed analisi con il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino, coordinandosi con l’Autorità di bacino, la Regione e, qualora necessario, con i comuni limitrofi, anche mediante la convocazione di specifiche conferenze di servizi istruttorie.
3. Per gli aspetti idraulici, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 41/2018 , la struttura regionale competente valuta la proposta di modifica dei quadri conoscitivi relativi alla pianificazione di bacino e la trasmette all’Autorità di bacino distrettuale competente per gli atti di competenza di tale Autorità.
Art. 16
Trasmissione delle istanze delle istanze e relativa modulistica
1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni ai sensi dell’articolo 56 della l.r. 65/2014 , nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento a cui il presente regolamento fa riferimento, sono trasmessi attraverso il sistema informativo regionale di cui al medesimo articolo 56 della l.r. 65/2014 .
2. Gli elaborati di cui all’articolo 6 sono predisposti sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura regionale competente ai controlli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 3.
Art. 17
Norma transitoria concernente le indagini già trasmesse o depositate
1. Le indagini che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già state trasmesse o depositate presso le strutture regionali competenti sono soggette alla disciplina vigente alla data della loro trasmissione o del loro deposito.
Art. 18
Disposizioni transitorie per la trasmissione delle indagini alla struttura regionale competente
1. Nelle more della predisposizione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 56 della l.r. 65/2014 , gli elaborati di cui all’articolo 6 sono trasmessi mediante interoperabilità di protocollo informatico o, in assenza di questa modalità, attraverso posta elettronica certificata.
Art. 19
Abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche) è abrogato.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.