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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 11
Controllo a campione delle indagini
1. Le indagini depositate, non soggette a controllo obbligatorio, sono soggette a controllo a campione mediante il metodo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato ogni 30 giorni, nella misura di una ogni 10 o frazione di 10 indagini, tra quelle non soggette a controllo obbligatorio, depositate nei 30 giorni antecedenti alla data del sorteggio.
3. La struttura regionale competente trasmette ai comuni che hanno depositato le indagini di cui ai commi 1 e 2, l'esito del sorteggio entro 7 giorni dalla data di effettuazione, comunicando contestualmente la conclusione del procedimento delle indagini depositate non estratte e l'avvio del procedimento di controllo per quelle estratte.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.