Menù di navigazione

Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 10
Revoca e recupero delle risorse
1. Considerate le fattispecie di cui all'articolo 87, comma 9 bis, della l.r. 68/2011 , il procedimento è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente della Giunta regionale all’ente beneficiario o capofila in caso di presentazione in forma aggregata, nella quale viene contestata una delle tipologie di revoca e assegnato il termine dei trenta giorni successivi entro il quale l'ente risponde alla contestazione stessa con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall’articolo 4, comma 2, lettera a).
2. In caso di mancata risposta o qualora non ricorrano nella risposta di cui al comma 1 elementi o documentazione tali da giustificare l'archiviazione del procedimento il Dirigente del settore competente dispone con proprio atto la revoca del finanziamento.
3. La deroga ai sensi dell’ articolo 87, comma 9 bis, lettera a), della l.r. 68/2011 è concessa dalla Giunta regionale con proprio atto, su richiesta motivata dell’ente beneficiario o capofila presentata con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, lettera a), al presentarsi di condizioni, situazioni o elementi non prevedibili e sopravvenuti tali da impedire o sospendere la disponibilità o utilizzabilità in funzione del progetto di terreni, infrastrutture, edifici, opere, impianti, manufatti o beni immateriali necessari alla compiuta realizzazione dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventi naturali avversi, rinvenimento di materiali tossici o esplodenti o comunque dannosi per l’incolumità e la salute.
4. La durata della deroga è determinata in ragione della specifica situazione. La deroga può essere concessa anche nel corso di una eventuale proroga accordata ai sensi dell'articolo 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.