Regolamento 25 settembre 2019, n. 59/R
Modifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 2 ottobre 2019
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’art. 117 comma 2 della Costituzione ;
Visto l’art. 117 comma 6 della Costituzione ;
Visto l’art. 43 comma 2 dello Statuto;
Visto altresì l’art. 63 comma 2 dello Statuto;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
Visto l’articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale);
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18.07.2019;
Vista la deliberazione di approvazione della modifica del Regolamento del 22 luglio 2019, n. 936;
Visto il parere favorevole espresso dalla prima commissione consiliare nella seduta del 3 settembre 2019 ai sensi dell'art. 42 dello Statuto;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 1142;
Considerato quanto segue:
1. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2009 prevede l’applicazione uniforme del Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana in varie parti delle uniformi della polizia municipale e provinciale;
2. per dare maggiore autonomia agli enti locali, è opportuno consentire l’apposizione del proprio stemma nei berretti, nei copricapi, negli zuccotti e caschi in dotazione;
3. deve inoltre essere modificato il riferimento normativo della disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana;
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Modifica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 6/2009
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale) le parole “legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18
(Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione)
” sono sostituite dalle parole “legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana)
”.2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“
1 bis. In alternativa al simbolo Pegaso, l’ente può deliberare l’applicazione del proprio stemma nel berretto maschile, nel copricapo femminile, nello zuccotto e nel casco con l’indicazione della scritta di cui al comma 2, ove prevista.
”.Art. 2
Modifica dell’allegato B del d.p.g.r. 6/2009
1. Nel paragrafo 1 dell’Allegato B “Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana” al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2009 , denominato “Indicazioni generali”, dopo le parole “
I capi che lo prevedono utilizzano il logotipo ed il simbolo della polizia municipale e provinciale
” sono aggiunte le seguenti parole: “secondo le indicazioni di cui all’articolo 2
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.