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Regolamento 20 giugno 2019, n. 35/R

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R (Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'articolo 55 bis, nel quale si precisa che:


a) le politiche individuate all'articolo 55, comma 2, lettera h bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille;


b) la Giunta provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare per la Scuola nazionale cani guida per ciechi, le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale;


Visto il DPGR. 21 ottobre 2013, n. 58/R, Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Richiamate le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.60/CSR del 25 marzo 2015 e la deliberazione n. 1153 del 30 novembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha recepito il suddetto Accordo;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28/3/2019;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione GR di adozione dello schema di regolamento n. 481 dell'8 aprile 2019;


Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 maggio 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vita la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2019, n. 770;


Considerato quanto segue:


1. risulta necessario intervenire sul DPGR 58/R/2013 poiché lo svolgimento delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi ha evidenziato alcune criticità: occorre, dunque, da un lato, rendere il testo più conforme alla prassi comportamentale registrata negli ultimi anni, dall'altro lato aggiornare il contenuto alle nuove disposizioni nazionali e regionali, garantendo altresì una formulazione più chiara ed esaustiva;


2. la disciplina relativa agli interventi assistiti con gli animali (pet-therapy), in particolare, è stata aggiornata a seguito dell’adozione delle Linee guida nazionali di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.60/CSR del 25 marzo 2015: sulla base di tale disciplina gli interventi assistiti con gli animali non si configurano più quali progetti sperimentali innovativi ma quali servizi ed attività realizzati a regime dalla Scuola;


3. il sistema attraverso il quale la convocazione dei richiedenti ai corsi di istruzione all’uso del cane guida è effettuata, attingendo in uguale misura dalle due graduatorie (una riservata ai richiedenti per la prima volta un cane guida e l’altra riservata ai richiedenti già assegnatari di cane guida), ha prodotto negli ultimi anni una rilevante sproporzione tra il numero di richiedenti presenti in ciascuna delle due graduatorie ed un conseguente incremento dei tempi di attesa per i richiedenti di una graduatoria rispetto a quelli dell’altra. Si rende, pertanto, necessario introdurre un nuovo sistema che sia in grado di garantire costantemente l’equilibrio tra il numero dei richiedenti presenti nelle due graduatorie;


4. al fine di dare maggiore certezza e chiarezza relativamente ai requisiti di cui deve essere in possesso il richiedente per presentare domanda di assegnazione di cane guida, si è ritenuto opportuno introdurre il limite massimo di età di settantacinque anni oltre il quale la domanda non può essere accettata e, ancora, è stato precisato che i requisiti per l’assegnazione del cane guida devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione;


5. la previsione del regolamento vigente secondo la quale la domanda di assegnazione del cane guida, in coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 5 del DPR 23 dicembre 1978 (secondo il quale i comuni hanno la competenza in materia di assistenza ai non vedenti), deve essere munita del nullaosta del comune di residenza del richiedente, ha determinato notevoli difficoltà per i richiedenti in quanto molto spesso il comune di residenza o rilascia il nulla osta con tempi lunghi o addirittura si rifiuta di farlo. Di conseguenza si ritiene opportuno non vincolare più l’accettazione della domanda alla presenza del nulla osta prevedendo, comunque, di comunicare al comune di residenza del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda, invitando lo stesso comune a segnalare alla Scuola eventuali cause ostative all’assegnazione del cane guida;


6. l'attuale inserimento nelle graduatorie di assegnazione del richiedente che ha ottenuto parere favorevole con riserva risulta in contrasto col fatto che il richiedente non può essere convocato per il corso di assegnazione del cane guida fino a che la riserva non è stata sciolta, per cui è opportuno prevedere uno specifico elenco nel quale dovranno essere inseriti i richiedenti per i quali la Commissione ha espresso parere con riserva;


7. le quattro fattispecie per le quali, ai fini della convocazione ai corsi di consegna del cane guida, è prevista una riserva del 50%, risultano eccessive e non coerenti con la realtà alla luce dell’esperienza acquisita in questi anni, pertanto è opportuno mantenere tale riserva soltanto per i richiedenti residenti in Toscana;


8. al fine di garantire la tutela del benessere dei cani di proprietà della Regione Toscana oltre che di prevenire eventuali casi nei quali la Scuola può intervenire per ritirare un cane guida già consegnato, a causa di maltrattamenti o mancanza di cure nei confronti del cane stesso, si introduce un nuovo sistema di comunicazione con il non vedente assegnatario, per un costante monitoraggio dello stato di salute del cane;


9. è stato introdotto l’affidamento dei cani per le attività dimostrative in quanto nel regolamento vigente questa particolare tipologia di affidamento di un cane di proprietà della Scuola non era presente;


10. al fine di dare maggiore certezza alle procedure riguardanti le richieste per accedere al servizio di educazione e addestramento dei cani di ausilio per persone con deficit motorio, si prevede che l'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria dei richiedenti avvenga con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della specifica commissione;


11. al fine di dare maggiore chiarezza e certezza alle procedure riguardanti la cessione di cani ritenuti non idonei per le attività della Scuola, l’allegato A del regolamento vigente viene sostituito integralmente. Si prevede, in particolare, che l’elenco dei volontari disponibili a prendere in cessione cani esclusi, perché ritenuti non idonei, venga approvato, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile della Scuola, ed ordinato secondo l’ordine cronologico relativo alla data di presentazione della richiesta;

Si approva il presente regolamento:


Articolo 1
Modifiche all'articolo 1 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del DPGR 58/R/2013 le parole “
ed in particolare le modalità di assegnazione dei cani guida, l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale e le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed in particolare:
a) le modalità di assegnazione dei cani guida;
b) l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale;
c) le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento;
d) le attività riguardanti gli interventi assistiti con gli animali;
e) le attività riguardanti l’educazione e l’addestramento di cani per persone con deficit motorio.
”.
Articolo 2
Modifiche all'articolo 2 del DPGR 58/R/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
1. La Scuola svolge:
a) funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per persone con disabilità visiva e per persone con deficit motorio;
b) in attuazione di quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali, funzioni di produzione di servizi a favore di persone con deficit psichico e di persone con fragilità.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. La Scuola favorisce l'integrazione e la promozione delle politiche di sostegno per le persone di cui al comma 1.
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 le parole “
In tale ambito la Scuola realizza i seguenti servizi ed attività di ausilio:
” sono sostituite dalle seguenti: “
In tali ambiti la Scuola
realizza
i seguenti servizi ed attività:
”.
4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dei disabili visivi
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità visiva.
”.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dei disabili visivi
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità visiva.
”.
6. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 è inserita la seguente: “
c bis) allevamento, selezione ed educazione di cani per attività, terapia ed educazione assistita, in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida nazionali e regionali in materia.
”.
7. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 è inserita la seguente:
c ter) allevamento, selezione e addestramento di cani di ausilio per persone con deficit motorio.
”.
8. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dei disabili visivi
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità visiva.
”.
9. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dei disabili visivi
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità visiva.
”.
10. Al comma 3 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità.
”.
11. Il comma 4 dell'articolo 2 del DPGR 58/R/2013 è abrogato.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 3 del DPGR 58/R/2013
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DPGR 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:
d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di età può essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all' articolo 6.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'articolo 4.
”.
Articolo 4
Modifiche all'articolo 4 del DPGR 58/R/2013
1. Il comma 6 dell'articolo 4 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. La Scuola, in coerenza con quanto previsto dall'
Sito esternoarticolo 5 del D.P.R. 23 dicembre 1978
, segnala al comune di residenza del richiedente l’avvenuta presentazione della domanda ed invita lo stesso comune a comunicare alla Scuola, entro trenta giorni, eventuali cause ostative all’assegnazione del cane guida.
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
6 bis. In mancanza della comunicazione di cui al comma 6, la Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'articolo 5.
”.
Articolo 5
Modifiche all'articolo 6 del DPGR 58/R/2013
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dall'Azienda sanitaria di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'Azienda USL Toscana
centro.
”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
un funzionario
” sono aggiunte le seguenti: “
od un assistente.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 6 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
un funzionario amministrativo
” sono aggiunte le seguenti: “
o da un assistente.
”.
4. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 6 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dall'istruttore
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli istruttori.
”.
Articolo 6
Modifiche all'articolo 7 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
articolo 8
” sono aggiunte le seguenti: “
comma 1 o nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis.
”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
articolo 8
” sono aggiunte le seguenti: “
comma 1.
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 del DPGR 58/R/2013 le parole “
si procede ugualmente all'inserimento del richiedente in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis.
”.
4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del DPGR 58/R/2013 le parole “
in una delle due graduatorie di assegnazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
in nessuna delle graduatorie.
”.
5. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 del DPGR 58/R/2013 le parole “
l'interessato può iscriversi
” sono sostituite dalle seguenti: “
l'interessato, al fine di di acquisire i necessari requisiti di orientamento e mobilità, può partecipare.
”.
6. Al comma 5 dell'articolo 7 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
articolo 8
” sono aggiunte le seguenti: “
comma 1.
”.
Articolo 7
Modifiche all'articolo 8 del DPGR 58/R/2013
1. Nella rubrica dell'articolo 8 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
di assegnazione
” sono aggiunte le seguenti: “
ed elenco di riserva.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. I richiedenti per i quali la commissione ha espresso parere favorevole con riserva sono inseriti in un elenco di riserva.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 del DPGR 58/R/2013 le parole “
attingendo in uguale misura dalle due graduatorie di cui al comma 1 e tenendo conto della riserva di cui al comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
tenendo conto della riserva di cui al comma 4 e attingendo dalle due graduatorie di cui al comma 1, così da assicurare un equilibrio tra le due graduatorie, secondo quanto stabilito con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 8 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
4. È istituita una riserva del 50 per cento a favore dei richiedenti residenti in Toscana, inseriti in una delle graduatorie di cui al comma 1.
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 8 del DPGR 58/R/2013 dopo la parola “
graduatorie
” sono aggiunte le seguenti: “
nonché dell'elenco di cui al comma 1 bis.
”.
Articolo 8
Modifiche all'articolo 9 del DPGR 58/R/2013
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del DPGR 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:
a) sia stato invitato per due volte a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10 e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione.
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del DPGR 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:
b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta a presentarsi
per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.
”.
Articolo 9
Modifiche all'articolo 10 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 3 dell'articolo 10 del DPGR 58/R/2013 la parola “
atto
” è sostituita dalla seguente: “
decreto.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 10 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
articolo 8
” sono aggiunte le seguenti:
“comma 1.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 10 del DPGR 58/R/2013 le parole “
con un anticipo di almeno quindici giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
di norma con un anticipo di quindici giorni.
”.
4. Il comma 6 dell'articolo 10 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. La durata del corso di istruzione per l’allievo già assegnatario di un cane guida può essere ridotta del 25 per cento su richiesta dello stesso allievo e a seguito di specifica indicazione da parte dell’istruttore competente.
”.
Articolo 10
Modifiche all'articolo 11 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 3 dell'articolo 11 del DPGR 58/R/2013 le parole “
con atto deliberativo della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
”.
Articolo 11
Modifiche all'articolo 12 del DPGR 58/R/2013
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
2 bis. In caso di giudizio sfavorevole, formulato anche durante lo svolgimento del corso, il dirigente responsabile della Scuola dispone la non assegnazione del cane guida.
”.
Articolo 12
Modifiche all'articolo 16 del DPGR 58/R/2013
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
1 bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e di tutelare lo stato di benessere psico-fisico del cane guida, l’assegnatario è tenuto a produrre periodicamente le necessarie certificazioni medico-veterinarie, secondo modalità indicate nel contratto di cui all’articolo 13.
”.
Articolo 13
Modifiche all'articolo 18 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 18 del DPGR 58/R/2013 dopo la parola “
competenze
” sono aggiunte le seguenti: “
in materia di orientamento e mobilità.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 del DPGR 58/R/2013 dopo la parola “
rivolti
” sono aggiunte le seguenti: “
in via prioritaria.
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 18 del DPGR 58/R/2013 le parole “
in una delle
graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8 per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole con riserva
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis.
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 18 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
al termine del corso
” sono aggiunte le seguenti: “
previa domanda.
”.
Articolo 14
Modifiche all'articolo 19 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 4 dell'articolo 19 del DPGR 58/R/2013 le parole “
ai disabili visivi
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle persone con disabilità visiva.
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 19 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dei disabili visivi
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità visiva.
”.
Articolo 15
Modifiche all'articolo 21 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 6 dell'articolo 21 del DPGR 58/R/2013 la parola “
atto
” è sostituita dalla seguente: “
decreto
.”.
2. Il comma 7 dell'articolo 21 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
7. Il richiedente è escluso dalla lista di attesa e dalla graduatoria qualora:
a) sia stato invitato per due volte e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione;
b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.
”.
Articolo 16
Sostituzione della rubrica della Sezione I del Capo IV del DPGR 58/R/2013
1. La rubrica della Sezione I del Capo IV del DPGR 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:
Sezione I - Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)
”.
Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 22 del DPGR 58/R/2013
1. L'articolo 22 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 22 - Definizione
1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:
a) Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;
c) Attività Assistite con gli Animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
”.
Articolo 18
Modifiche all'articolo 23 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 23 del DPGR 58/R/2013 le parole “
aventi ad oggetto le attività
” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 23 del DPGR 58/R/2013 le parole “
da conduttori con animali che hanno superato la valutazione periodica del team conduttore-cane
” sono sostituite dalle seguenti: “
da coadiutori con cani di proprietà della Scuola in possesso dei requisiti sanitari e comportamentali prescritti dalle linee guida nazionali.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
2 bis. I coadiutori di cui cui al comma 2 devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 23 del DPGR 58/R/2013 le parole “
che sono contenute in apposito
programma adottato con atto del dirigente responsabile della Scuola
” sono sostituite dalle seguenti: “
stabilite dalle linee guida nazionali.
”.
Articolo 19
Sostituzione dell'articolo 24 del DPGR 58/R/2013
1. L'articolo 24 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 24 - Individuazione delle strutture destinatarie degli interventi
1. Le strutture interessate agli interventi di cui all'articolo 22 presentano, in ogni momento dell'anno, la propria candidatura, secondo le modalità definite in un decreto del dirigente responsabile della Scuola.
2. La Scuola individua le strutture destinatarie degli interventi di cui all'articolo 22 a seguito di valutazione positiva delle candidature, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui al comma 1 e in coerenza con le linee guida nazionali.
3. Con le strutture individuate ai sensi del comma 2, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:
a) la tipologia specifica dell'intervento;
b) il numero dei destinatari;
c) gli obiettivi;
d) il referente del progetto;
e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
f) il calendario degli interventi;
g) la durata;
h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.
”.
Articolo 20
Modifiche all'articolo 25 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del DPGR 58/R/2013 le parole “
programma operativo approvato con atto
” sono sostituite dalle seguenti: “
disciplinare approvato con decreto
.”.
Articolo 21
Modifiche all'articolo 26 del DPGR 58/R/2013
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del DPGR 58/R/2013 le parole “
del disabile
” sono sostituite dalle seguenti: “
della persona con disabilità.
”.
Articolo 22
Modifiche all'articolo 27 del DPGR 58/R/2013
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dall'Azienda sanitaria di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'Azienda USL Toscana centro
.”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dall'Azienda sanitaria di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'Azienda USL Toscana centro.
”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 del DPGR 58/R/2013 le parole “
per disabili motori
” sono sostituite dalle seguenti: “
per persone con deficit motorio.
”.
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 del DPGR 58/R/2013 le parole “
dall'Azienda sanitaria di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'Azienda USL Toscana centro
.”.
5. Al comma 3 dell'articolo 27 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
da un funzionario amministrativo
” sono aggiunte le seguenti: “
o da un assistente.
”.
6. Al comma 6 dell'articolo 27 del DPGR 58/R/2013 le parole “
rispettando l'ordine della lista
d'attesa
” sono soppresse.
7. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 del DPGR 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:
"
6 bis. La graduatoria è suddivisa per data di seduta della commissione ed ordinata secondo la data di arrivo delle domande. L'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della commissione.
”.
Articolo 23
Modifiche all'articolo 28 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del DPGR 58/R/2013 le parole “
programma adottato con atto
” sono sostituite dalle seguenti: “
disciplinare approvato con decreto
.”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del DPGR 58/R/2013 le parole “
al disabile
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla persona con disabilità
.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 28 del DPGR 58/R/2013 la parola “
disabile
” è sostituita dalle seguenti: “
con disabilità
.”.
Articolo 24
Sostituzione dell'articolo 29 del DPGR 58/R/2013
1. L'articolo 29 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 29 - Organizzazione e gestione dei canili
1. La gestione dei canili della Scuola è effettuata secondo le specifiche tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
”.
Articolo 25
Modifiche all'articolo 32 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del DPGR 58/R/2013 le parole “
programma di riproduzione adottato con atto
” sono sostituite dalle seguenti: “
disciplinare approvato con decreto.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 32 del DPGR 58/R/2013 le parole “
incaricati dello svolgimento del programma
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'articolo 32 del DPGR 58/R/2013 le parole “
del programma
” sono sostituite dalle seguenti: “
di quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 1.
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 32 del DPGR 58/R/2013 le parole “
ovvero contestualmente alla conclusione delle varie fasi del programma
” sono soppresse.
Articolo 26
Modifiche all'articolo 33 del DPGR 58/R/2013
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 33 del DPGR 58/R/2013 è soppressa.
Articolo 27
Modifiche all'articolo 34 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 34 del DPGR 58/R/2013 le parole “
in appositi programmi adottati con atto
” sono sostituite dalle seguenti: “
in un disciplinare approvato con decreto
.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 34 del DPGR 58/R/2013 le parole “
del programma di socializzazione o educazione del cucciolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
contenute nel disciplinare di cui al comma 1.
”.
Articolo 28
Modifiche all'articolo 35 del DPGR 58/R/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 35 del DPGR 58/R/2013 è sostituito dal seguente:
2. L’addestramento del cane alla guida del non vedente ha, di norma, durata di sei mesi e si articola secondo le modalità e le disposizioni tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 35 del DPGR 58/R/2013 è soppresso.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35 del DPGR 58/R/2013 dopo le parole “
articolo 8
” sono aggiunte le seguenti: “
comma 1
.”.
Articolo 29
Modifiche all'articolo 36 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 36 del DPGR 58/R/2013 le parole “
avendo superato positivamente la prova relativa alle attitudini e capacità di coppia
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 36 del DPGR 58/R/2013 la parola “
conduttori
” è sostituita dalla seguente: “
coadiutori
.”.
Articolo 30
Inserimento dell'articolo 36 bis nel DPGR 58/R/2013
1. Dopo l'articolo 36 del DPGR 58/R/2013 è inserito il seguente:
Articolo 36 bis - Affidamento dei cani per attività dimostrative
1. I cani che, in seguito alle necessarie verifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attività dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attività, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività dimostrative, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività, può esserne disposta la cessione gratuita all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
”.
Articolo 31
Modifiche all'articolo 37 del DPGR 58/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 37 del DPGR 58/R/2013 la parola “
scartati
” è sostituita dalle seguenti: “
esclusi dai programmi di attività della Scuola.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 37 del DPGR 58/R/2013 la parola “
scartati
” è sostituita dalle seguenti: “
esclusi dai programmi di attività della Scuola
.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 37 del DPGR 58/R/2013 la parola “
scartati
” è sostituita dalle seguenti: “
esclusi dai programmi di attività della Scuola
.”.
4. Al comma 4 dell'articolo 37 del DPGR 58/R/2013 le parole “
di cui all'articolo 38, comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
indicate nel contratto di cui al comma 3
”.
Articolo 32
Sostituzione dell’allegato A del DPGR 58/R/2013
1. L’allegato A del DPGR 58/R/2013 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.