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Regolamento 15 maggio 2019, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 15 maggio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , comma 4, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia delle persone con disabilità);


Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 2, della legge regionale citata 81/2017, il quale stabilisce che con regolamento regionale è disciplinata la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate;


Visto inoltre l’articolo 27, comma 1, della legge regionale 60/2017 , in base al quale è istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il Centro regionale per l’accessibilità, con funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2018, n. 7 (Costituzione Centro Regionale Accessibilità CRA ai sensi della legge regionale n. 60 del 18 ottobre 2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1103 (Approvazione del progetto relativo alla costituzione del Centro Regionale per l'Accessibilità di cui alla DGR 7/2018 e supporto tecnico-amministrativo agli Organismi per la partecipazione di cui agli articoli 25 e 26 della l.r. 60/2017 );


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 marzo 2019;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° aprile 2019, n. 442;


Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 16 aprile 2019;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2019, n. 602;


Considerato quanto segue:


1. la l.r. 81/2017 ha previsto l'assegnazione di contributi per interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate;


2. la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 81/2017 , all’articolo 1 comma 2, rappresenta una misura di sostegno con carattere sperimentale; al termine del periodo di sperimentazione è richiesta una verifica di efficacia degli interventi, ai fini di un’eventuale loro riproposizione, nell’ambito di un successivo intervento legislativo;


3. la l.r. 81/2017 ha rinviato la disciplina di concessione dei contributi ad un regolamento, contenente l'individuazione dei soggetti legittimati a presentare la domanda e per la quantificazione dei contributi destinati all’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali;


4. i contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro tramite il Centro regionale per l'accessibilità (CRA), costituito presso l'Azienda USL secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprie delibere n. 7 e n. 1103 del 2017, in coerenza con le funzioni di supporto alle direzioni regionali che il Centro svolge per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) della l.r. 60/2017 ;


5. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.