Regolamento 15 maggio 2019, n. 23/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità).
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 15 maggio 2019
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 121 della Costituzione , comma 4, così come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia delle persone con disabilità);
Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 2, della legge regionale citata 81/2017, il quale stabilisce che con regolamento regionale è disciplinata la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate;
Visto inoltre l’articolo 27, comma 1, della legge regionale 60/2017 , in base al quale è istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il Centro regionale per l’accessibilità, con funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2018, n. 7 (Costituzione Centro Regionale Accessibilità CRA ai sensi della legge regionale n. 60 del 18 ottobre 2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1103 (Approvazione del progetto relativo alla costituzione del Centro Regionale per l'Accessibilità di cui alla DGR 7/2018 e supporto tecnico-amministrativo agli Organismi per la partecipazione di cui agli articoli 25 e 26 della l.r. 60/2017 );
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 marzo 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° aprile 2019, n. 442;
Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 16 aprile 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2019, n. 602;
Considerato quanto segue:
1. la l.r. 81/2017 ha previsto l'assegnazione di contributi per interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate;
2. la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 81/2017 , all’articolo 1 comma 2, rappresenta una misura di sostegno con carattere sperimentale; al termine del periodo di sperimentazione è richiesta una verifica di efficacia degli interventi, ai fini di un’eventuale loro riproposizione, nell’ambito di un successivo intervento legislativo;
3. la l.r. 81/2017 ha rinviato la disciplina di concessione dei contributi ad un regolamento, contenente l'individuazione dei soggetti legittimati a presentare la domanda e per la quantificazione dei contributi destinati all’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali;
4. i contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro tramite il Centro regionale per l'accessibilità (CRA), costituito presso l'Azienda USL secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprie delibere n. 7 e n. 1103 del 2017, in coerenza con le funzioni di supporto alle direzioni regionali che il Centro svolge per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) della l.r. 60/2017 ;
5. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.