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Regolamento 30 gennaio 2019, n. 6/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 30 gennaio 2019

Art. 15
Norme transitorie e finali
1. Per la nomina della commissione di esame per la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003, si applica l'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, se la richiesta di nomina della commissione da parte dell’organismo formativo è pervenuta alla struttura regionale competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) la disciplina di cui alla sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 , è effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) l’articolo 86 quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003 in materia di violazioni sanabili e non sanabili, inserito dal presente regolamento, si applica a far data dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17 quater 2, comma 6 della l.r. 32/2002 ;
c) fino alla data di adozione del decreto che stabilisce l'operatività del sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) bis del d.p.g.r. 47/R/2003, inserito dal presente regolamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, la redazione dei documenti di cui all’articolo 86 octies, commi 1, 3, 4 e 5, come modificato dal presente regolamento, è comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi alla struttura regionale competente dal soggetto promotore, solo se diverso dal centro per l'impiego.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 66 ter, comma 5, 66 quinquies, comma 3, 66 sexies, comma 3, lettera a) e 66 nonies, comma 5, sono approvate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.