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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Capo II
ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE, ALBERGHI DIFFUSI E CONDHOTEL
Art. 19
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per gli alberghi diffusi e i condhotel.
2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione.
Art. 20
Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione,
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
d) almeno un locale ad uso comune;
e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.
3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato;
b) almeno un locale per uso comune;
c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.
4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all’articolo 21, comma 1.
5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.
Art. 21
Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un’area apposita all’ingresso della struttura ricettiva.
2. L’area destinata all’alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.
Art. 22
Camere (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. La camera può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".
3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.
4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all’interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:
a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;
b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;
c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.
Art. 23
Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per unità abitativa si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all’alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
3. Le superfici minime delle camere dell’unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 33, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell’articolo 22. La superficie minima dell’area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.
Art. 24
Dipendenze (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le dipendenze, di cui all’art. 20 del Testo unico, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
Art. 25
Requisiti minimi degli alberghi diffusi (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi diffusi, realizzati nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del Testo unico, devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi individuati nell'allegato E.
Art. 26
Strutture ricettive facenti parte dell’albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2, della l.r. 86/2016 )
1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Testo unico.
2. Gli alloggi che compongono l’albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.
Art. 27
Requisiti dei condhotel (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 31 Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ).
Art. 28
1. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D.
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell’allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.
3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.