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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 7
Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 3, comma 1, lettera g) della l.r. 86/2016 )
1. In caso di esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 15, comma 1, del Testo unico, il materiale informativo presente nei singoli uffici deve essere esaustivo dell’offerta turistica dell'ambito territoriale o del prodotto di riferimento e coordinato graficamente utilizzando la linea grafica di comunicazione richiamata nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Testo unico.
2. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica elaborano i dati relativi all'utenza che accede agli stessi con riferimento alla nazionalità, alla fascia di età, al mezzo di trasporto utilizzato per giungere in Toscana e nel comune e alla tipologia di informazioni richieste all'uffici. Tali dati sono trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale qualora la medesima ne faccia richiesta.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.