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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 62
Commissione d’esame (art. 107 comma 2, art. 117, comma 2, art. 125, comma 2, della l.r 86/2016 )
1. La composizione della commissione d’esame per coloro che accedono all’esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, altresì, la composizione della commissione d’esame dei candidati che accedono all’esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 in caso di esame congiunto con i candidati che sostengono l’esame conclusivo dei corsi di qualificazione.
3. Fino all’adozione della deliberazione di cui al comma 1, la composizione della commissione di cui al comma 2 è disciplinata dall’articolo 66 decies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.