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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 53
Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 3, comma 1, lettera o) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more dell’adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell’esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d’indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concessionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all’Ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:
a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all’esercizio;
b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;
c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.