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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 51
Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all’articolo 64, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
b) i requisiti indicati nell'allegato J come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento, quali la segreteria, le informazioni, il portierato, è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso i festivi.
3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 64 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.