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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 37
Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l’erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell’acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l’acqua sia prelevata da pozzi, l’impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.
3. Qualora l’approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
4. L’erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L’acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.
5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.
6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
7. L’aerazione e l’illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d’acqua.
9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.
10. I gabinetti devono avere l’aerazione diretta all’esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall’interno.
11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall’interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.
13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.
14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un’agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.
15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.
16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.