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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 36
Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
d) presa di corrente all’interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
2. Le tende e i relativi accessori di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b) del Testo unico devono occupare una superficie non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
3. Le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.
4. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.