Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Art. 29
Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive, esclusi i marina resort classificati al livello più basso, devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.