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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 20
Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione,
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
d) almeno un locale ad uso comune;
e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.
3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato;
b) almeno un locale per uso comune;
c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.
4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all’articolo 21, comma 1.
5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.