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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 10
1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.
2. L’atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di informazione turistica ai sensi dell’articolo 9. Tali segni distintivi, come previsto dall'articolo 87, comma 3, lettera c) del Testo unico, devono essere diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.