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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Sezione III
Disposizioni sull’esecuzione del contratto
Art. 23
Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti
1. Per garantire l’uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le Aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti l’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), per quanto non previsto dal presente capo.
2. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.
Art. 24
Fase di avvio del contratto
1. Il DEC dà notizia al RES dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.
2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di un apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.
3. Ove previsto dai capitolati di gara e in ogni caso, se ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, nel corso dei quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 25
Penali e risoluzione contrattuale
1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo o di non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.
2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.
3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.
4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, dell’accordo quadro o di fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo del contratto.
Art. 26
Modifiche e sospensioni contrattuali
1. Nel caso sia necessario procedere a modifiche o a sospensioni contrattuali ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice, il RES, su comunicazione del DEC, cura l’adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l’ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.
2. In caso di modifiche ai contratti attuativi di convenzioni e accordi quadro, il RES ne dà preventiva comunicazione al RUP ai fini della gestione della convenzione o dell’accordo quadro.
Art. 27
Verifiche di conformità e controlli
1. Le linee guida di cui all’articolo 23 individuano i casi in cui, nel rispetto delle disposizioni nazionali, le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.
2. ESTAR, durante la fase di esecuzione del contratto, attiva, anche su richiesta degli enti del servizio sanitario regionale, appositi audit per accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario.
Art. 28
Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo alla direzione aziendale informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
2. Il RES, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l’aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’Sito esternoarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.