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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Capo II
Supporto alla progettazione di gara ed istituzione degli organismi tecnici di gara
Sezione I
Organismi di supporto alla progettazione delle gare e linee guida regionali
Art. 3
Collegi tecnici e gruppi tecnici
1. Per la predisposizione dei capitolati relativi all’acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale dei collegi tecnici.
2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il direttore generale di ESTAR o suo delegato può decidere che il collegio tecnico sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all’articolo 16.
3. I componenti dei collegi e dei gruppi tecnici devono essere iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.
4. La costituzione ed il funzionamento dei collegi tecnici sono disciplinati dalla sezione IV del presente capo.
5. La costituzione dei gruppi tecnici è disciplinata dall’articolo 16.
Art. 4
Linee guida regionali per la progettazione delle gare
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione delle tecnologie e gli investimenti sanitari di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, della l.r. 40/2005 , può adottare linee guida sulla progettazione delle gare.
2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale può fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all’interno dei collegi tecnici.
Sezione II
Elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara
Art. 5
Istituzione dell’elenco regionale
1. E’ istituito, presso ESTAR, l’elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara di cui all’articolo 3, in cui sono rappresentati tutti i profili professionali esistenti all’interno del servizio sanitario regionale.
2. L’elenco è gestito interamente con strumenti informatici e collocato su apposita piattaforma accessibile dal sito web di ESTAR.
3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all’iscrizione dei soggetti che prestano servizio presso di essi ai sensi dell'articolo 10.
Art. 6
Struttura dell’elenco
1. L’elenco è strutturato per profili professionali e categorie merceologiche.
2. I profili professionali sono quelli previsti dalla normativa vigente.
3. Le categorie merceologiche sono individuate da ESTAR sulla base della programmazione dell’attività contrattuale.
4. Ogni profilo professionale è collegato ad una o più categorie o sotto-categoria merceologica.
Sezione III
Iscrizione nell’elenco regionale
Art. 7
Componenti dell’elenco
1. L’elenco è costituito da componenti di diritto, iscritti d’ufficio dall’ente di appartenenza, e componenti volontari.
2. Sono componenti di diritto i responsabili di struttura semplice e complessa degli enti del servizio sanitario regionale.
3. Sono componenti volontari i dipendenti del servizio sanitario regionale e gli operatori sanitari di cui all’accordo collettivo nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, quali biologi, chimici e psicologi, in servizio da almeno cinque anni, che abbiano chiesto l’iscrizione nell’elenco e che gli enti di appartenenza abbiano ritenuto idonei ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
Art. 8
Informazioni contenute nell’elenco
1. L’elenco contiene, per ciascun professionista, oltre ai dati in possesso dell’ente di appartenenza (dati anagrafici, codice fiscale, incarichi ricoperti, iscrizione all’ordine o all’albo professionale), l’indicazione della categoria merceologica di cui all’articolo 6, comma 3.
2. L’elenco, inoltre, deve contenere le informazioni relative:
a) agli incarichi extra-impiego retribuiti ed autorizzati dall’ente di appartenenza, con l’indicazione dei soggetti che hanno conferito l’incarico;
b) alla partecipazione a convegni sponsorizzati da soggetti privati con l’indicazione dello sponsor, dei costi sostenuti dallo stesso, delle caratteristiche essenziali di ciascun evento, nonché dell’autorizzazione aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2005, n. 733 (Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle sponsorizzazione delle attività formative);
c) allo svolgimento delle attività di sperimentazione clinica con l’indicazione specifica dei promotori e sponsor e dei tempi di conduzione degli studi clinici;
d) alle cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico di cui all’articolo 13, comma 1.
3. All’elenco è allegato, per ciascun professionista, il curriculum vitae dal quale emerga il collegamento con le categorie merceologiche di riferimento.
Art. 9
Cause ostative all’iscrizione all'elenco
1. Non può essere iscritto all’elenco chi:
a) abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II del Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
b) sia sottoposto a misure di sicurezza o abbia subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 .);
c) svolga attività libero professionale extramuraria.
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative all’iscrizione nell’elenco determina sempre l’impossibilità della nomina nonché la decadenza dall’incarico.
Art. 10
Iscrizione e cancellazione dall’elenco
1. Gli enti di appartenenza iscrivono nell’elenco i soggetti di cui all’articolo 7 previa verifica della insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 9.
2. L’iscrizione dei componenti volontari è subordinata alla valutazione del curriculum. La valutazione tiene conto sia delle funzioni già svolte all’interno dei collegi tecnici e delle commissioni di gara, che dell’esperienza maturata con riferimento alla tipologia del prodotto o del servizio da acquistare.
3. L’iscrizione dei componenti volontari viene aggiornata ogni tre anni.
4. La sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all’articolo 9 comporta la cancellazione dall’elenco.
5. Il dipendente cancellato può essere reiscritto dopo la sentenza di assoluzione o, in caso di condanna, dopo la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell’articolo 178 c.p.
Sezione IV
Costituzione e funzionamento dei collegi tecnici di gara
Art. 11
Composizione del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico è composto da un numero dispari di membri, non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire.
2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, eventualmente tenuto conto anche delle linee guida regionali di cui all’articolo 4.
Art. 12
Procedimento di costituzione del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione prevista dall’articolo 11, è costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. La nomina è effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l’interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall’articolo 13 e che non sono sopravvenute quelle di cui all’articolo 9, comma 2.
2. I nominativi dei componenti il collegio sono individuati mediante sorteggio fra gli iscritti nell’elenco che risultano collegati alla categoria merceologica afferente all’oggetto della gara.
3. Il sorteggio viene effettuato a cura del RUP mediante il sistema informatizzato di gestione dell’elenco.
Art. 13
Cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico
1. Non possono essere nominati componenti del collegio:
a) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
c) coloro che hanno fatto parte per due volte consecutive di un collegio tecnico costituto per la categoria di beni o servizi oggetto di gara;
d) coloro i quali abbiano in corso o abbiano avuto, nell’anno antecedente al sorteggio, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del codice;
e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Art. 14
Presidenza e funzionamento del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all’articolo 11, è presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente in materia di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell’atto di cui all’articolo 12, comma 1, può stabilire che la figura del presidente sia individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel corso nella prima seduta. In tal caso la prima convocazione viene effettuata dal RUP.
2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute.
3. I lavori del collegio devono concludersi ordinariamente entro sessanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare.
4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio. Nella stessa seduta il presidente dà lettura degli articoli del codice di comportamento ed etico di ESTAR e del piano triennale sulla prevenzione della corruzione che interessano l’attività dei collegi e delle commissioni di gara, illustrando le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute.
5. Il presidente del collegio può proporre al direttore generale di ESTAR la sostituzione del componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale da parte di un un segretario verbalizzante individuato dal direttore generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al provvedimento di nomina di cui all’articolo 12, comma 1.
7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.
8. Il collegio tecnico può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l’integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.
Art.15
Sopravvenienza di cause ostative alla nomina
1. Qualora nel corso dei lavori del collegio sopravvengano una o alcune delle cause ostative di cui all’articolo 13, il direttore generale di ESTAR o altro soggetto da lui delegato valuta se il collegio possa proseguire i lavori, una volta sostituito il componente non più nominabile, o se debba essere completamente rinnovato. Anche alla sostituzione si applica la procedura di cui all’articolo 12.
2. Della sostituzione si dà atto nel verbale della prima riunione del collegio convocato a composizione variata. Se ad essere sostituito è il presidente, si procede ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
Sezione V
Costituzione dei gruppi tecnici
Art.16
I gruppi tecnici
1. Il gruppo tecnico è nominato con provvedimento del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. Il provvedimento individua altresì i profili professionali che devono far parte del gruppo tecnico.
2. I nominativi sono individuati fra i soggetti presenti nell’elenco che non incorrano nella cause ostative di cui all’articolo 13 e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto della procedura, anche sulla base delle informazioni contenute nell’elenco.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.