Menù di navigazione

Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 25
Penali e risoluzione contrattuale
1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo o di non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.
2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.
3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.
4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, dell’accordo quadro o di fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo del contratto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.