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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 18
Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC all’interno delle strutture competenti alla gestione ed esecuzione del contratto.
2. Il RES è nominato al momento dell’adozione del provvedimento a contrattare, ovvero al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale. In caso di accordi quadro o convenzioni il RES può essere individuato dopo la relativa stipula, al momento dell’adesione all’accordo quadro o alla convenzione.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d’acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili. In questi casi il RES è individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di RES, del personale di ESTAR. Il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato.
5. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare fra il proprio personale.
6. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento, secondo il criterio della prevalenza economica. Le linee guida di cui all’articolo 23 precisano tali criteri.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.