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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) ed in particolare l'articolo 13;


Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato);


Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista le deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1493;


Considerato quanto segue:


1. la l.r. 3/2016 ha modificato la l.r. 20/2006 in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015 , con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e le funzioni di autorità competente concernenti l’autorizzazione unica ambientale (AUA);


2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura, sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto sono attratte alla competenza regionale;


3. si rende quindi necessaria una revisione del regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008 al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche della l.r. 20/2006 nonché all'evoluzione della normativa statale in materia di autorizzazione unica ambientale;


4. il d.p.g.r. 46/R/2006 contiene altresì disposizioni con riferimento ad aspetti della disciplina di settore che il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale) demanda alla normativa regionale, con particolare riferimento: alle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue e ai criteri per rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale; alle prescrizioni regionali per la tutela delle acque; alle fasi di autorizzazione provvisoria; all'individuazione dei trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalità di utilizzazione agronomica; agli scaricatori di piena; alla gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione; al monitoraggio, flussi dati e alle modalità di effettuazione dei controlli;


5. è quindi necessario dettare disposizioni, oltre che per adeguare tale disciplina al nuovo riparto di competenze conseguente al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla l.r. 22/2015 , anche per rivedere l'impostazione generale del regolamento, eliminando disposizioni procedurali e di coordinamento ormai superate dalla semplificazione del quadro delle competenze in materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione;


6. è necessario intervenire in materia di utilizzazione agronomica per conformare le disposizioni vigenti alla nuova normativa statale. In particolare, con il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato) sono stati aggiornati i criteri e le norme tecniche generali e in particolare sono state introdotte nuove disposizioni che permettono l’utilizzazione agronomica del digestato ottenuto, in impianti aziendali o interaziendali, dalla digestione anaerobica di materiali stabiliti nel citato decreto ministeriale;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") dopo le parole: “
nell’allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
nel corso dell’anno solare
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “gli effluenti” sono sostitute dalle seguenti: “i materiali e le sostanze”.
3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;
4. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento
” sono sostituite dalle seguenti. “
Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento
”.
5. Al numero 3) della lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
zootecnici
” è sostituita dalle seguenti: “
di allevamento
”.
6. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento
:” sono sostituite dalle seguenti: “
Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall’attività di allevamento
:”.
7. Al numero 3 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
zootecnici
” è sostituita dalle seguenti: “
di allevamento
”.
8. Al numero 5 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
zootecnici
” sono aggiunte le seguenti: “
non contenenti sostanze pericolose,
”.
9. Dopo il numero 5 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente numero: “
5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici
.”.
10. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
”.
11. Dopo la lettera m bis) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
agrozootecnico e agroindustriale;
”.
12. Dopo la lettera m ter) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m quater) impianto di digestione anaerobica: l’insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano;
”.
13. Dopo la lettera m quater) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall’attività svolta dall’impresa medesima
;”.
14. Dopo la lettera m quinquies) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m sexies) impianto interaziendale: l’impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 , provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare p consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.
”.
15. La lettera u bis) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;
”.
16. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
17. La lettera x) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli
effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all’autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
”.
Art. 2
Attività di controllo delle acque reflue. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli
scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale.
“.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
La provincia,
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
, ”.
3. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
ai gestori del SII
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII)
”.
Art. 3
Sistema informativo e flusso dati. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente :
5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).”
.
Art. 4
Sostituzione della rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente
Acque reflue e meteoriche
” .
Art. 5
Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del capo I del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche
”.
Art. 6
Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n.35
), ad eccezione:
a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 15.
2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'
articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica
ambientale (AUA).
3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.
“.
Art. 7
Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate.
1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla
l.r. 30/2009
, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT.
3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’
articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell’
articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”; dell’
articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”; dell’
articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9
“Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”. Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'
articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
”.
Art. 8
Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali
2. Il comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell’atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l’impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.
”.
Art. 9
Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
Art 10 Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune.
1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla
l.r. 30/2009
, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA
.”.
Art. 10
Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente : “
Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
strumento di registrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
strumento di misurazione
”.
3. Il comma 3 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l’impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l’intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell’acqua scaricata, al netto dell’eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d’intesa col gestore del SII
.”
4. Al comma 3 ter dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
autocertificazione annuale dei prelievi mensili
” sono sostituite dalle seguenti: “
autocertificazione mensile dei prelievi
”.
5. Al comma 7 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
Le province, i comuni e l' AIT
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente ed i comuni
”.
6. All’inizio del comma 8 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 il periodo “
Le province, i comuni e l’AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis
” è sostituito dal seguente :
Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis sono adattate
”.
7. Al comma 10 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “
La provincia,
“ è sostituita dalla seguente: “
La struttura regionale competente,
”.
8. Il comma 11 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
11. Per gli scarichi di cui all’articolo 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell’atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall’articolo 94 del decreto legislativo.
”.
9. Al comma 11 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “
La provincia
” è sostituita dalla seguente: “
La struttura regionale competente
”.
10. Al comma 11 ter dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “
La provincia
” è sostituita dalla seguente: “
La struttura regionale competente
”.
Art. 11
Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni
per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura
”.
Art. 12
Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo14 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA
.”
2. Al comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
derivanti da insediamenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 10
”.
Art. 13
Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
”.
2. All'inizio del comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte le parole:”
Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis,
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma :
4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico.
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all’istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria.
”.
5. All’alinea del comma 6 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente
”.
6. Il comma 7 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
7. Al comma 8 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
con le modalità previste dagli articoli 6 e 7.
” sono sostituite dalle seguenti : “
alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al
Sito esternod.p.r. 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
), di seguito “SUAP”, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione.
”.
Art. 14
Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
dall’AIT
,” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
previste dagli articoli 6 e 7.
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 15, comma 8
.”.
Art. 15
Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE. Modifiche all’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
dalle province in via transitoria
” sono sostituite dalle seguenti : “
in via transitoria dalla struttura regionale competente
”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
dalle province in via transitoria
” sono sostituite dalle seguenti : “
in via transitoria dalla struttura regionale competente
”.
3. L’alinea del comma 4 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dal seguente :
4. L'atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive
:”.
Art. 16
Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati. Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
c bis) del digestato.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
Art. 17
Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
”.
Art. 18
Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina
.“.
3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di
allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;
”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
”.
5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
comunicazione
” sono aggiunte le seguenti: “
, se prevista,
”.
6. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
al comune prevista
” sono sostitute dalle seguenti: “
allo SUAP
”.
7. Al comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
zootecnici
o” sono sostitute dalla seguente: “
allevamento,
”.
8. Al comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
agroalimentari
” sono aggiunte le seguenti: “
e il digestato
”.
9. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
3 bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
”.
10. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento.
”.
11. Al comma 4 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
zootecnici
” è sostituta dalle seguenti: “
di allevamento
”.
12. Al comma 6 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
non palabili
” sono soppresse.
13. Al comma 7 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
coperto.
” Sono aggiunte le seguenti: “
Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato
.”.
Art. 19
Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla rubrica dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.
2. Al comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impianto.
”.
4. Dopo il comma 1, dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. L’utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016.
5. Al comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
6. Al comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
,come previsto dal CBPA.
” Sono soppresse.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
effluente
” è sostituta dalla seguente: “
materiale
”.
8. Al comma 4 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
9. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
dell’effluente
” sono sostitute dalle seguenti: “
del materiale
”.
10. Al comma 5 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
effluenti
” sono aggiunte le seguenti: “
di allevamento e del digestato
”.
11. Al comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
12. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;
”.
13. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
degli organismi azoto fissatori
” sono sostituite dalla seguente: “
naturali
”.
14. Il comma 7 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di
effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto.
”.
15. Al comma 9 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e di digestato
”.
Art. 20
Divieti di utilizzazione agronomica dei letami. Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola:
letam
i” sono aggiunte le seguenti: “
e della frazione palabile del digestato
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
terreno
” sono aggiunte le seguenti: “
,da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.
”.
Art. 21
Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami. Modifiche all’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquami
” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquam
i” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
5. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquami
” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
5. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquami
” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquam
i” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
Art. 22
Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla rubrica dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
3. Al comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
degli effluenti stessi
” sono sostitute dalle seguenti: “
dei materiali
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
di cui al comma 1
” sono sostitute dalle seguenti: “
degli effluenti di allevamento
”.
Art. 23
Caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla rubrica dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
dei materiali palabili
e non
palabili
” sono sostitute dalle seguenti: “
degli effluenti di allevamento e del digestato
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e il digestato
”.
3. Al comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
palabili
e non palabili
” sono sostitute dalle seguenti: “
di cui al comma 1
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
6. Al comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
effluenti
” sono aggiunte le seguenti: “
di allevamento
”.
Art. 24
Accumulo temporaneo di letami. Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
delle colture
.” Sono sostituite dalle seguenti: “
colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
3. Il comma 6 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
4. Al comma 8 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo
” sono soppresse.
Art. 25
Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
2. Al comma 3 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c),
” sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente.
”.
Art. 26
Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
e
” è sostituita dalla seguente: “
o
”.
4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
o da digestato
”.
5. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
o da digestato
”.
6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
presentare
” è aggiunta la seguente: “
solo
”.
7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
o da digestato
”.
8. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
o da digestato
”.
9. Al comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “o del digestato”.
10. Al comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
quinquennale
” è sostituita dalle seguenti: “
per un periodo non superiore a cinque anni. E’ fatto
”.
11. Al comma 2 bis dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
eventuali
” è soppressa.
12. Al comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
ogni anno
” sono soppresse.
Art. 27
Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari, nonché delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti
.”.
Art. 28
Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente: “
Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati
”.
Art. 29
Disposizioni di rinvio. Modifiche all’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “,
del digestato
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “,
del digestato
”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
4. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
3
” è soppressa.
Art. 30
Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008
1 . Alla rubrica dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “,
del digestato
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
, del digestato
”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente: “
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;
”.
5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “d
egli organismi azoto fissatori
” sono sostitute dalle seguenti: “
naturali
”.
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al
Sito esternodlgs 75/2010
, sia di effluenti di allevamento che di digestato, in coerenza anche con il CBPA;
”.
7. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
8. Il comma 4 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto.
”.
9. Al comma 6 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
o di digestato
”.
Art. 31
Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all’articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 9 dell’articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
terreno
” sono aggiunte le seguenti: “
da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.
Art. 32
Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi. Modifiche all’articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
e le modalità di frazionamento
” sono sostitute dalle seguenti: “
, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento.
” Sono aggiunte le seguenti: “
Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l’esecuzione di alcuna concimazione.
”.
Art. 33
Modifiche alla rubrica dell’articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla rubrica dell’articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
dei materiali palabili e non palabil
i” sono sostitute dalle seguenti: “
degli effluenti di allevamento e del digestato
”.
Art. 34
Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla rubrica 6 dell’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “,
del digestato
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
Art. 35
Controlli e monitoraggio. Modifiche all’articolo 36 decies del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 36 decies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
, del digestato
”.
Art. 36
Disposizioni sulle cave. Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'
articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
(Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla
l.r. 104/1995
,
l.r. 65/1997
,
l.r. 78/1998
,
l.r. 10/2010
e l.r. 65/2014
). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al
capo II della l.r. 35/2015
.
“.
Art. 37
Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie. Modifiche all'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore
.”.
Art. 38
Disposizioni sui cantieri. Modifiche all’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
l’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti : “
la struttura regionale competente
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 40 ter d del d.p.g.r. 46/R/2008 e parole “
l’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti : “
la struttura regionale competente.
”.
4. Il comma 6bis dell’articolo 40 ter d del d.p.g.r. 46/R/2008 è così sostituito:
6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni
.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
l’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti : “
la struttura regionale competente.
”.
Art. 39
Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale. Modifiche all’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
all’AIT
” sono sostituite dalle seguenti : “
alla struttura regionale competente.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
L’AIT
,” sono sostituite dalle seguenti : “
La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale
, ”.
Art. 40
Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 2 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
L’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti : “ La struttura regionale competente.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
l’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti : “
la struttura regionale competente
.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
all’ente competente allo scarico
” sono sostituite dalle seguenti : “
alla struttura regionale competente.
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
L’ente competente
,” sono sostituite dalle seguenti : “
La struttura regionale competente
”.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.
” .
Art. 41
Norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l’ ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.
”.
Art. 42
Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2005
” sono abrogate.
Art. 43
Criteri generali. Modifiche all’articolo 47 del regolamento regionale 46/2008
1. Al comma 5 dell’articolo 47 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
l’ ente autorizzante
“ sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
Art. 44
Norme generali. Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
La provincia,
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
3. All’inizio del comma 3 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole “
L’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti “
alla struttura regionale competente
”.
5. Il comma 9 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo
.”.
Art. 45
Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica. Modifiche all’articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. All’inizio del comma 2 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti : “
La struttura regionale competente
”.
Art. 46
Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia,
” sono sostituite dalle seguenti : “
All’atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016,
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
La provincia,
” sono sostituite dalle seguenti : “
La struttura regionale competente,
”.
Art. 47
Disposizioni finali. Inserimento dell’articolo 55 sexies nel d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo l’articolo 55 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente :
Art. 55 sexies Disposizioni finali
1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili .
2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.
”.
Art. 48
Sostituzione dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
Art. 49
Abrogazioni
1. Gli articoli 6, 7, 11 e 13 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono abrogati.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.