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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 8
Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali
2. Il comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell’atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l’impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.