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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 6
Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n.35
), ad eccezione:
a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 15.
2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'
articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica
ambientale (AUA).
3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.