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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 46
Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia,
” sono sostituite dalle seguenti : “
All’atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016,
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
La provincia,
” sono sostituite dalle seguenti : “
La struttura regionale competente,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.