Menù di navigazione

Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 25
Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
2. Al comma 3 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c),
” sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.