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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 18
Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina
.“.
3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di
allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;
”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
”.
5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
comunicazione
” sono aggiunte le seguenti: “
, se prevista,
”.
6. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
al comune prevista
” sono sostitute dalle seguenti: “
allo SUAP
”.
7. Al comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
zootecnici
o” sono sostitute dalla seguente: “
allevamento,
”.
8. Al comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
agroalimentari
” sono aggiunte le seguenti: “
e il digestato
”.
9. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
3 bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
”.
10. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento.
”.
11. Al comma 4 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
zootecnici
” è sostituta dalle seguenti: “
di allevamento
”.
12. Al comma 6 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
non palabili
” sono soppresse.
13. Al comma 7 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
coperto.
” Sono aggiunte le seguenti: “
Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.