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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 1
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") dopo le parole: “
nell’allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
nel corso dell’anno solare
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “gli effluenti” sono sostitute dalle seguenti: “i materiali e le sostanze”.
3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;
4. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento
” sono sostituite dalle seguenti. “
Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento
”.
5. Al numero 3) della lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
zootecnici
” è sostituita dalle seguenti: “
di allevamento
”.
6. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento
:” sono sostituite dalle seguenti: “
Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall’attività di allevamento
:”.
7. Al numero 3 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
zootecnici
” è sostituita dalle seguenti: “
di allevamento
”.
8. Al numero 5 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
zootecnici
” sono aggiunte le seguenti: “
non contenenti sostanze pericolose,
”.
9. Dopo il numero 5 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente numero: “
5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici
.”.
10. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
”.
11. Dopo la lettera m bis) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
agrozootecnico e agroindustriale;
”.
12. Dopo la lettera m ter) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m quater) impianto di digestione anaerobica: l’insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano;
”.
13. Dopo la lettera m quater) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall’attività svolta dall’impresa medesima
;”.
14. Dopo la lettera m quinquies) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
m sexies) impianto interaziendale: l’impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 , provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare p consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.
”.
15. La lettera u bis) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;
”.
16. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
17. La lettera x) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli
effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all’autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.