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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 29
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti. Modifiche all’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
"
3 bis) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.