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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012);


Vista la legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house);


Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010 , 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 2 novembre 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 novembre 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 dicembre 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1440.


Considerato quanto segue:


1. in materia di programmazione, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento alla l.r. 15/2017 , che ha modificato la normativa di programmazione settoriale. In particolare l’articolo 18 della citata l.r. 15/2017 ha sostituito l’articolo 31 della l.r. 32/2002 - che prevedeva quale strumento di programmazione il Piano di indirizzo generale integrato per le politiche dell’educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro - adeguando la programmazione settoriale ai nuovi strumenti della programmazione regionale;


2. in materia di apprendistato professionalizzante, è necessario dare attuazione all'articolo 32, comma 5 bis della l.r. 32/2002 , come modificato dalla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 , che rinvia al regolamento regionale la definizione delle modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica del contratto di apprendistato professionalizzante, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4 Sito esternodel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );


3. in materia di organizzazione e funzionamento dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, è necessario uniformare la disciplina relativa alla durata dell’incarico, al rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale nonché ai casi di revoca dell’incarico del direttore a quella introdotta dalla l.r. 90/2014 per le figure dei direttori degli altri enti e agenzie dipendenti dalla Regione, nonché armonizzare la tempistica di adozione e approvazione degli atti di programmazione e bilancio a quella introdotta per gli stessi enti e agenzie regionali dalla l.r. 5/2017 ;


4. in materia di concertazione istituzionale, è necessario dare attuazione all'articolo 24 della l.r. 32/2002 , come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 , che ha stabilito la presenza di rappresentanti delle Conferenze di zona nel Comitato di coordinamento istituzionale. E’ stata altresì modificata la composizione del Comitato prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;


5. la partecipazione ad organismi, sia interni che esterni all’Amministrazione, che svolgono funzioni di natura tecnica che richiedono l’esercizio delle competenze specialistiche della struttura di appartenenza viene ricompresa negli ordinari compiti di ufficio del dipendente, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Trattandosi di un principio di carattere generale, che non si ritene debba trovare ulteriore disciplina in altre fonti dell’ordinamento regionale, viene eliminata la disposizione dell’articolo 66 undecies, comma 2 bis, che esplicita che i presidenti delle Commissioni d'esame per la certificazione delle competenze, qualora siano dipendenti regionali, non percepiscono alcuna indennità. La stessa disciplina si applica ai dipendenti regionali nominati presidenti delle Commissioni d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore;


6. è opportuno stabilire una norma transitoria per garantire la continuità dello svolgimento delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze fino all’istituzione dell’elenco degli esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, commi 2 e 3;


7. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere al rinnovo del Comitato di coordinamento istituzionale.



Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.