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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 9
Progetto definitivo (articolo 3, comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Il comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano :
a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
d) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
e) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
1) la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
f) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
g) le verifiche di filtrazione e sifonamento; le verifiche di stabilità dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
i) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe;
j) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
k) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nella classe D ed E di cui all’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.
2. Il comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere d, i, k). Per gli impianti ricadenti nella classe A qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
4. Al comma 9 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
5. Il comma 10 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente:
10. La struttura regionale competente trasmette copia dell’autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente.
6. Il comma 11 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
11. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell’impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Eventuali pareri, atti di assenso di altre amministrazioni, necessari alla realizzazione delle opere o all'esercizio dell'impianto, sono rilasciati in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.