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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 8
Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Nella rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
e 3, lettera f) l.r. 64/2009
” sono soppresse.
2. L’alinea del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione preliminare ed in particolare indicano
: ”.
3. la lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4)
; “
4. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito;
5. Il comma 5 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
5. La struttura regionale competente approva il progetto preliminare e, ove necessario in relazione alla tipologia di opere od impianto, acquisisce, in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo, i pareri e gli atti di assenso di altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
b) verifica da parte dell’Amministrazione comunale della compatibilità del nuovo invaso rispetto agli insediamenti esistenti.
6. Al comma 6 dell’articolo 9 del d.p.g. r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
7. Il comma 7 dell’articolo 9 del d.p.g. r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.