Menù di navigazione

Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 7
Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale territorialmente competente
”.
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all’articolo 6, qualora l’intervento determini l’attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4)
;”
3. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010, dopo le parole: “i
mpianto esistente
” sono aggiunte le seguenti: “
con indicazione dell’eventuale nuovo contesto geologico
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora I dati di cui al comma 3 non sono variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengono forniti gli estremi
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 7, comma 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
6. Al comma 6 dell’articolo 8 del d.p.g.r 18/R/2010 le parole : ”
all’articolo 7, comma 5.
” sono sostituite con le seguenti : “
all’articolo 7, comma 4.
7. Al comma 7 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti : “
alla struttura regionale competente
”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 del d.p.g.r 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
7 bis. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per le modifiche degli impianti da autorizzare ai sensi del presente articolo, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.