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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 6
"Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009 ". Inserimento dell’articolo 7 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 7 bis “Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009 ".
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, deroghe alle disposizioni della medesima l.r 64/2009 e del presente regolamento per i nuovi impianti e per le modifiche da autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui articolo 1 comma, 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso in funzione dei criteri indicati nell'allegato A1 e  in considerazione :
a) delle caratteristiche dell’impianto e in particolare :
1) la realizzazione in cemento armato;
2) la realizzazione con altro materiale, in tal caso gli organi di scarico dovranno trovarsi al di fuori del corpo diga;
b) dell’assetto idrogeologico del territorio e in particolare :
1) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con alveo inciso, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, anche senza franco idraulico;
2) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con opere idrauliche, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, con franco idraulico.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli impianti disciplinati dal Capo IV.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.